Affidamento di minore

L'affidamento dei figli in caso di separazione è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006. Il principio fondamentale da tutelare è che, in caso di separazione dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi, di riceverne cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In fase di separazione il giudice deve valutare principalmente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, nella formula definita di affidamento condiviso, oppure deve stabilire a chi saranno affidati
(affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando la tutela dell'interesse del minore. In questo processo di valutazione e decisione il giudice si può avvalere di tecnici esperti in materia, nominandoli in qualità di Consulenti Tecnici di Ufficio (detti CTU). Anche le parti genitoriali possono avvalersi della consulenza di tecnici di parte (detti CTP). Lo psicologo giuridico è ritenuto il professionista di elezione nella valutazione delle capacità genitoriali, della situazione conflittuale nella famiglia e nell'adozione della soluzione migliore per il minore. II compito dello psicologo quindi è quello di fare uno studio della personalità degli individui coinvolti nella situazione di sfaldamento familiare. Una volta conclusa la valutazione il CTU darà una risposta al quesito posto dal giudice in merito alle modalità di affidamento migliori sempre nell'interesse del minore.